STATUTO ASSOCIAZIONE “CIRCOLO NELLO E CARLO ROSSELLI-CORTONA”

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Circolo - Logo1STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURALE “CIRCOLO NELLO E CARLO ROSSELLI – CORTONA”

 

Art.1) È costituita l’Associazione culturale e d’impegno politico denominata “Circolo Nello e Carlo Rosselli” con sede in Cortona.

La variazione della sede sociale, individuata con l’Atto Costitutivo, è stabilita con delibera dell’Assemblea dei Soci.

L’Associazione adotta come proprio simbolo il logo approvato dall’Assemblea dei Soci, in allegato. Avente le seguenti caratteristiche: entro due cerchi affiancati, bordati di rosso, contenenti le facce stilizzate di Nello e Carlo Rosselli, sormontate dalla scritta: Circolo Nello e Carlo Rosselli; e sotto i due cerchi la scritta: Cortona. Logo realizzato e donato da Gioia Olivastri, alias Ogi.

L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che saranno adottati dagli organi previsti dallo Statuto.

 

Art.2) L’Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

Gli obiettivi programmatici e la struttura organizzativa sono ispirati ai principi della conoscenza, della partecipazione, della solidarietà, del perseguimento e della tutela del bene comune, della giustizia, dell’uguaglianza nei diritti richiamandosi ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana relativi ai valori della giustizia sociale, della trasparenza e della legalità.

L’Associazione – ispirata alla passione civile per giustizia sociale e libertà testimoniata dai fratelli Rosselli, Nello e Carlo – persegue e promuove:

  1. Studiare, dibattere e approfondire varie problematiche – storiche, culturali, ambientali, economiche, sociali, istituzionali e politiche – italiane e internazionali, in particolare, per quanto riguarda le autonomie locali e i problemi connessi alla loro piena attuazione secondo l’ordinamento dello Stato;
  2. Dare spazio alle persone, alle loro competenze, progetti, critiche;
  3. La politica come arricchimento personale e sociale al “servizio”, come primario obiettivo, dell’interesse della collettività;
  4. La partecipazione della persona come punto di forza dell’azione amministrativa;
  5. Progetti programmatici che nascano dalle persone e perseguano il benessere del proprio territorio;
  6. La cultura civica, intesa come presenza democratica competente circa la vita amministrativa della Città e del suo territorio, attraverso la conoscenza, l’approfondimento e la discussione dei temi politico-amministrativi centrali per la qualità dell vita dei cittadini;

L’associazione esplica la sua attività basandosi sul volontariato di tutti i Soci e potrà promuovere a scopo di autofinanziamento attività ed iniziative consentite dalla vigente legislazione per la quale non verrà stabilito uno specifico compenso.

Per conseguire i fini di cui all’Art. 2, l’Associazione si pone l’obiettivo di promuovere, sostenere, valorizzare iniziative di varia natura quali:

  1. Attività culturali: convegni, dibattiti, tavole rotonde, conferenze, congressi, mostre, inchieste, proiezioni film, documentari culturali o altri supporti audiovisivi sui problemi fondamentali che si presentano oggi al nostro interesse;
  2. Predisporre strumenti utili a valutare le priorità sociali finalizzati a proporre e attuare interventi per incidere sulle decisioni della Pubblica Amministrazione;
  3. Attività di formazione: corsi di formazione, programmi di studio e ricerca, attività formativo-educative, in collaborazione anche con Enti pubblici e soggetti privati;
  4. Attività editoriali e/o di comunicazione sociale: pubblicazioni a stampa, ricerche, convegni e seminari, siti internet, blog, newsletter;
  5. Attività ludico-sportive in genere, a livello non professionale;

 

Art. 4) L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dagli associati a norma degli articoli 13 e seguenti e che ha i poteri di cui all’art.14 e seguenti dell’attuale Statuto.

 

Art.5) Possono essere associati le persone che abbiano compiuto l’età di diciotto anni.

L’ammissione ad associato avviene:

  1. Dietro l’invito del Consiglio Direttivo;
  2. Dietro presentazione di domanda al Consiglio Direttivo, accompagnata dalla firma di due associati.

Il Consiglio Direttivo delibera sull’accettazione o meno della domanda di ammissione.

 

Art.6) Gli associati si distinguono in:

  1. a) associati Fondatori;
  2. b) associati Sostenitori;
  3. c) associati Ordinari;

Sono associati Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione, quali appaiono dall’atto costitutivo, nonché coloro che verranno cooptati dai soci Fondatori riuniti in apposita Assemblea che delibereranno a maggioranza dei tre quarti dei presenti.

Sono associati Sostenitori coloro che pagano una quota annua non inferiore al quadruplo della quota cui sono tenuti gli associati ordinari.

Sono associati Ordinari tutti coloro che pagano una quota annua, in una sola volta o in rate quadrimestrali, nella misura fissata ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà determinare quote associative preferenziali per determinate categorie e per determinati casi.

 

Art.7) Tutti gli associati, a qualunque categoria appartengono, hanno gli stessi diritti, salvo quelli riservati ai Fondatori, e, purché siano in pari con le quote sociali, concorrono all’elezione del Consiglio Direttivo.

Essi possono partecipare alle assemblee; frequentare i locali; presenziare alle riunioni, alle conferenze, ai dibattiti.

 

Art. 8) La qualità di associati si perde:

  1. Per dimissioni scritte, presentate al Consiglio Direttivo almeno un mese prima della fine dell’anno sociale.
  2. Per mancato pagamento della quota sociale, trascorso un mese dalla diffida scritta del Consiglio Direttivo.
  3. Per cancellazione dal libro degli Associati, deliberata dal Consiglio Direttivo per indegnità morale.

Contro la deliberazione del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all’associato entro cinque giorni, l’associato può ricorrere dinanzi all’ Assemblea nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.

 

Art. 9) Gli Organi dell’Associazione sono:

  1. L’Assemblea;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Art. 10) L’Assemblea degli associati viene convocata mediante lettera raccomandata, o con altro mezzo idoneo, all’indirizzo che risulta dal libro degli associati, in via ordinaria per iniziativa del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno e non oltre il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo; e, in via straordinaria, sempre per lettera raccomandata, o con altro mezzo idoneo, quando lo reputi opportuno il Consiglio Direttivo o la convocazione sia richiesta da non meno di un terzo degli associati, o nel caso previsto dall’art. 8, ultimo capoverso.

L’avviso di convocazione delle assemblee deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data per l’Assemblea.

 

Art.11) Per la validità delle assemblee è richiesta, in prima convocazione, la maggioranza degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno undici giorni dopo, le assemblee sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni vengono prese con il suffragio della metà più uno dei votanti, e sono impegnative per tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

 

Art. 12) L’Assemblea degli associati esamina l’attività svolta dal Consiglio Direttivo: approva bilanci consuntivi e preventivi, indica l’azione futura da compiere e, quando sia convocata con questo scopo, elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti a norma degli art. 13 e 17.

L’Assemblea determina, alla scadenza del Consiglio Direttivo, il numero dei suoi membri per il triennio successivo fra il numero minimo e massimo dei componenti, di cui all’art. 13.

 

Art. 13) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di consiglieri compreso tra un minimo di cinque e un massimo di quindici.

Il Consiglio Direttivo viene eletto rispettando il criterio che almeno un terzo dei componenti appartenga alla categoria dei soci fondatori.

Se l’Assemblea avrà determinato il numero del Consiglio Direttivo del triennio in un numero dispari inferiore a quindici, il Consiglio Direttivo potrà eleggere per cooptazione altri membri fino a raggiungere il numero massimo di quindici.

 

Art 14) Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Esso determina il programma dell’Associazione secondo le indicazioni dell’Assemblea e provvede alla sua attuazione, all’esecuzione delle deliberazioni delle assemblee, all’amministrazione e conservazione dei beni sociali e provvede su ogni altra materia che non sia esplicitamente riservata all’Assemblea. In particolare, al termine di ogni anno sociale che inizia col 1° gennaio e finisce con il 31 dicembre, il Consiglio Direttivo redige una relazione sull’attività svolta, prepara il bilancio consultivo per l’esercizio successivo.

 

Art. 15) Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente e uno o più vece Presidenti e un Tesoriere.

Il Presidente sovrintende all’attività culturale dell’Associazione.

Il Vicepresidente (o uno di essi all’uopo eletto) sovrintende alle attività gestionali e amministrative e assume la rappresentanza legale della Associazione.

Il Consiglio Direttivo si avvarrà inoltre di una segreteria esecutiva da esso e della quale potrà chiamare a far parte anche gli associati non facenti parte del Consiglio Direttivo.

È facoltà dei soci Fondatori nominare un Presidente onorario tra i suoi membri, senza che ad esso siano attribuite funzioni.

 

Art. 16) Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o – in sua assenza – dal Vicepresidente, di loro iniziativa, ovvero   su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti: le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

A parità di voto, prevale il voto del Presidente.

 

Art. 17) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti direttamente dall’Assemblea degli associati.

Esso rimane in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti presenta ed illustra all’Assemblea degli associati la sua relazione scritta sulla gestione finanziaria del Consiglio Direttivo. A tal fine, il Consiglio Direttivo deve esibire al Collegio dei Revisori dei Conti i libri contabili almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea degli associati

 

Art. 18) Lo scioglimento o la trasformazione dell’Associazione non possono essere deliberate se non con la maggioranza di tre quarti dei soci Fondatori presenti, riuniti in apposita Assemblea.

In caso di scioglimento, i beni sociali sono devoluti ad un altro ente culturale o educativo che abbia finalità analoghe a quelle dell’Associazione Circolo Fratelli Rosselli di Cortona.

 

Art. 19) Le modifiche statutarie dovranno essere approvate dai tre quarti dei soci Fondatori riuniti in Assemblea.

 

Art. 20) Per tutto quanto non disciplinato dalle norme del presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile del Libro I del Titolo II.

 

Firmato:

 

 

 

 

CIRCOLO - LOGOlogo del Circolo, gentilmente donato da Gioia Olivastri, Ogi.

 

 

 

 

 

Circolo – Statuto

 

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